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L'Eba adotta nuove regole sul factoring: insolvenze solo dopo 90 giorni

La sede dell'Autorità bancaria europea
La sede dell'Autorità bancaria europea Diritti d'autore  Johanna LEGUERRE/ Johanna LEGUERRE 2024/ EBA Media gallery
Diritti d'autore Johanna LEGUERRE/ Johanna LEGUERRE 2024/ EBA Media gallery
Di Andrea Barolini
Pubblicato il
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Come anticipato in esclusiva da Euronews, l'Autorità bancaria europea ha adottato nuove regole sul factoring. I ritardi nei pagamenti sui crediti acquisiti tramite tale procedura saranno considerati insolventi solo dopo 90 giorni

L’Autorità Bancaria Europea (Eba) ha adottato una modifica alle linee guida alle quali occorre attenersi nell'ambito del cosiddetto factoring: un’operazione attraverso la quale un’azienda che vanta dei crediti a carico di una serie di clienti può decidere di cederli a un soggetto terzo, al fine di ottenere liquidità immediata.

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La "scadenza tecnica" passa a tre mesi per i crediti acquisiti tramite factoring

Come rivelato in esclusiva da Euronews, l'Eba ha infatti deciso di “estendere il trattamento eccezionale dei giorni di ritardo nel pagamento a livello di fattura da 30 a 90 per i contratti di factoring". Ciò "al fine di rispecchiare meglio la realtà economica dei crediti acquistati".

In termini tecnici, si è deciso di estendere la soglia di “scadenza tecnica” (sul tema, era stato già pubblicato un Consultation paper nel giugno del 2025). In altre parole, solo dopo tre mesi, e non già soltanto dopo uno, i ritardi nei pagamenti verranno considerati come insolvenze.

La decisione - contenuta in un documento pubblicato lo scorso 7 maggio - era particolarmente attesa dalle strutture associative dei soggetti che si occupano di factoring. Parlando a Euronews, Diego Tavecchia, dirigente dell’associazione di categoria italiana Assifact e di quella europea Euf, aveva spiegato che la decisione è utile, poiché permetter di ottenere risorse per il sistema economico.

Per le associazioni di categoria si potranno liberare risorse per l'economia reale

Secondo il dirigente, in particolare, allentando i requisiti imposti alle banche, si libererebbero infatti “fino a 15 miliardi di euro di finanziamenti per cittadini e imprese”. Una buona notizia, soprattutto in un periodo di crescita debole e di aumento dei prezzi (trainati, a dire il vero, soprattutto da una voce: quella dei prodotti energetici): un mix che sta facendo aleggiare sull'Eurozona lo spettro di un periodo di stagflazione.

L'idea è che i ritardi nei pagamenti legati al factoring non implichino necessariamente rischi di insolvenza, ma sono legati semplicemente a problemi gestionali o burocratici. Ciò nonostante, occorrerà mantenere comunque alta l'attenzione poiché, come aveva sottolineato Giuliana Scognamiglio, docente di Diritto bancario all'università Sapienza di Roma, “due banche italiane, Banca Sistema e Banca BFF, hanno riscontrato problemi non indifferenti proprio legati alle operazioni di factoring”.

Benché i due istituti in questione fossero esposti in massima parte verso la pubblica amministrazione (con la quale i ritardi non sono inusuali, mentre è difficile ipotizzare situazioni di insolvenza), secondo Scognamiglio le vicende rappresentano comunque un monito a rimanere prudenti. Anche perché eventuali crediti in sofferenza possono essere traslati dalle banche che le detengono anche attraverso strumenti finanziari derivati, che possono comportare - questi certamente - rischi non indifferenti per la stabilità.

L'Eba indica che le regole precedenti non consideravano la natura specifica del factoring

Nel suo documento, l'Eba ha specificato le caratteristiche del factoring, sottolineando in particolare il fatto che non sempre assieme ai crediti esigibili viene trasferito anche il rischio di insolvenza: nei casi in cui ciò avviene, si parla di factoring pro soluto. Se al contrario si cede un credito ma si mantiene il rischio nel caso in cui il debitore non onori quanto dovuto, si parla di factoring pro solvendo.

L'Autorità bancaria europea ha quindi specificato di essere "consapevole che gli istituti con ingenti portafogli di prestiti alle imprese sono riluttanti a fornire servizi di factoring a clienti (spesso piccole e medie imprese, PMI) che desiderano cedere i crediti di una società per ottenere liquidità immediata, laddove tale società sia anche un debitore non al dettaglio dell’istituto (ovvero, l’istituto abbia un’esposizione diretta nei confronti di tale società)".

"Un tipico esempio - prosegue l'Eba - è quello in cui una PMI (cliente) ha ceduto i crediti di una grande impresa (debitore) all’istituto (factor). Il rischio di credito e, di conseguenza, la definizione di insolvenza vengono valutati nei confronti di questa grande società. Inoltre, se l’istituto di credito ha anche altre esposizioni dirette nei confronti del debitore (per le quali quest'ultimo sta pagando puntualmente secondo il piano di pagamento), anche queste esposizioni dirette dovrebbero essere considerate inadempienti qualora la grande società pagasse sistematicamente in ritardo i crediti oggetto di factoring".

L'Eba: "L'attuale definizione di insolvenza produce classificazioni errate"

In pratica, le regole attuali non riflettevano secondo l'Eba "la realtà economica dei crediti acquisiti, nei quali i rimborsi vengono effettuati fattura per fattura". Inoltre si è finora tenuto "sufficientemente conto delle specificità del prodotto di factoring e dei suoi naturali ritardi nel processo di pagamento, al punto che l’attuale definizione di insolvenza produce classificazioni errate".

"Le imprese in diverse giurisdizioni presentano almeno una fattura il cui pagamento avviene oltre i 30 giorni dalla data di scadenza - si legge ancora nel documento - pur essendo classificate come “investment grade” (a basso rischio di insolvenza, ndr). Inoltre, il tasso di recupero nel factoring pro soluto, ovvero la percentuale di debitori che passano da uno stato di insolvenza a uno di regolarità o dall’insolvenza al pieno rimborso, varia dal 93% al 100% con una media del 98%, misurato in diverse giurisdizioni dell'Ue nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023".

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