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Fondi Marche: Cassazione, condanna Spacca è anomala

Anche quella di Bugaro. Motivazioni ermellini per l'appello ter
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Di ANSA
Pubblicato il Ultimo aggiornamento
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(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Sussiste certamente un vizio di motivazione decisivo" nella condanna per peculato emessa dalla Corte di appello di Perugia, il 27 ottobre 2021, nel processo di appello bis a carico dell'ex presidente dem della Regione Marche Gian Mario Spacca e dell'ex consigliere regionale del Pdl Giacomo Bugaro condannati - con ribaltamento dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale e poi dalla Corte di appello di Ancona nel 2019 - rispettivamente a un anno e otto mesi, e a un anno e sei medi di reclusione, con sospensione della pena. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi - nelle quali definiscono "anomala" la condanna dei due imputati con riferimento alla introduzione di elementi di "confusione ed incertezza" - con le quali gli 'ermellini' spiegano perchè hanno disposto l'appello ter per il processo sulle presunte 'spese facili' al Consiglio regionale delle Marche. L'udienza si è svolta lo scorso otto febbraio e le spese si riferiscono al periodo 2008-2012. Accogliendo il ricorso dei legali di Spacca e Bugaro, il primo difeso da Salvatore Tesoriero e Alessandro Gamberini, il secondo da Davide Toccaceli insieme a Gamberini, i supremi giudici hanno annullato le condanne con rinvio "per nuovo giudizio" davanti alla Corte di Appello di Firenze individuando molte pecche nel verdetto dei magistrati umbri.. Ad avviso della Cassazione, è tutta da rivedere la fondatezza dell'accusa di appropriazione di fondi pubblici - per 4600 euro contestati a Bugaro per spese postali e convegnistiche, e per 23.300 euro a Spacca per le spese di spedizione dei periodici 'Marche Domani' e 'Koinè' e la messaggistica Aruba. Nel ricorso alla Suprema Corte, le difese hanno sostenuto che "nel riformare la pronuncia assolutoria" i togati perugini non si erano "adeguatamente confrontati con la ricostruzione del giudice di primo grado che aveva affermato che si trattava di spese lecite aventi ad oggetto tematiche strettamente connesse a questioni di interesse regionale ed all'attività consiliare e del suo Presidente". (ANSA).

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