Le motivazioni della sentenza saranno depositata a metà dicembre, ma in un comunicato la Consulta ha spiegato quali profili della legge sull'autonomia differenziata sono stati giudicati incostituzionali
La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da quattro Regioni italiane amministrate dal centrosinistra (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana), in merito alla legge Calderoli sull'autonomia differenziata.
Dopo due giorni di camera di consiglio, i giudici hanno fatto sapere che i rilievi sollevati sono su sette profili della normativa. Tuttavia, la stessa Corte ha rigettato, in quanto considerata "non fondata" la questione di costituzionalità sollevata sulla legge nella sua interezza.
Le motivazioni della sentenza saranno depositata a metà dicembre
Per conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno portato alla decisione, e in particolare i rilievi sollevati sulle specifiche disposizioni contestate, occorrerà attendere la metà di dicembre, quando saranno depositate le motivazioni della sentenza. Tuttavia, il governo sottolinea proprio il fatto che la totale incostituzionalità dell'impianto non sia stata rilevata: "La decisione della Corte costituzionale ha chiarito in maniera inequivocabile che la legge sull'autonomia differenziata nel suo insieme è conforme alla Costituzione. Su singoli profili della legge attenderemo le motivazioni per valutare gli eventuali correttivi da apportare", ha spiegato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa.
Al contrario, le opposizioni sottolineano come i rilievi della Consulta abbiano di fatto colpito il cuore della normativa. Tra i sette profili sui quali si concentrano le critiche de giudici figurano ad esempio la scelta di affidare a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento dei Lep (i "livelli essenziali delle prestazioni"che devono essere garantiti in modo uniforme sul territorio nazionale), la concessione di una delega legislativa al governo troppo ampia per i Lep sui diritti civili e sociali, la possibilità di modificare attraverso decreti ministeriali le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali.
Per la Consulta il principio di sussidiarietà resta centrale
Inoltre, la Corte Costituzionale ha indicato la necessità di mantenere vivo e centrale il principio di sussidiarietà che disciplina i rapporti tra Stato centrale e Regioni, sottolineando il fatto che la distribuzione delle attribuzioni non debba "corrispondere all'esigenza di un riparto di poteri tra i diversi segmenti del sistema politico", bensì essere "funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini".
Ancora, i giudici della Consulta hanno ravvisato l'incostituzionalità di altre parti della legge. In particolare, non è ritenuta conforme alla Carta la natura facoltativa, anziché obbligatoria, in capo alle Regioni destinatarie della devoluzione, "del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica". E ancora il fatto che la legge sull'autonomia differenziata sia estesa anche alle Regioni a Statuto speciale, "che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali".
Il Parlamento dovrà modificare il testo, anche il referendum resta in sospeso
A questo punto, spiega la stessa Corte, "spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge". Occorrerà dunque rivedere parte della normativa per renderla conforme alla Costituzione.
E ciò non potrà che incidere anche sull'ammissibilità del referendum, sulla quale la stessa Consulta dovrà esprimersi (e poi anche la Cassazione) alla luce della nuova versione della legge Calderoli.