La Commissione europea chiarisce che le compagnie aeree non possono applicare supplementi carburante dopo l’acquisto del biglietto. Nel mirino la pratica adottata da Volotea
La Commissione europea interviene sul tema dei supplementi carburante applicati dalle compagnie aeree e chiarisce un principio destinato ad avere un forte impatto sul settore: il prezzo di un biglietto aereo acquistato nell’Unione europea non può essere modificato successivamente, nemmeno in caso di aumento del costo del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente.
L’indicazione arriva attraverso una nota ufficiale rivolta al comparto dei trasporti dell’Ue, nella quale Bruxelles sottolinea che il prezzo mostrato al momento dell’acquisto deve includere tutti i costi inevitabili e prevedibili. Di conseguenza, l’aggiunta di un supplemento carburante dopo l’emissione del biglietto viene considerata non giustificabile.
“Chiunque venda biglietti aerei deve sempre indicare il prezzo finale che il passeggero pagherà”, ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, precisando che tasse, oneri e tariffe devono essere già compresi nel costo iniziale.
Il chiarimento arriva mentre la compagnia low cost spagnola Volotea ha introdotto nelle ultime settimane un sistema di adeguamento dei prezzi legato all’andamento del carburante. Attraverso la politica denominata “Fair Travel Promise”, il vettore ricalcola il costo del cherosene sette giorni prima della partenza del volo, applicando un supplemento fino a 14 euro in caso di rialzo dei prezzi oppure rimborsando la differenza se i costi diminuiscono.
Secondo quanto previsto dai nuovi termini e condizioni della compagnia, il pagamento del supplemento è obbligatorio per mantenere la prenotazione del posto a bordo.
La pratica ha suscitato forti critiche da parte delle associazioni dei consumatori. L’organizzazione spagnola Facua ha infatti chiesto l’apertura di un’indagine, sostenendo che il sistema adottato da Volotea violi la normativa europea sulla trasparenza dei prezzi e temendo che altre compagnie possano seguire lo stesso modello.
Nel frattempo, Bruxelles ha ricordato che i passeggeri colpiti da cancellazioni continuano a essere tutelati dai diritti europei sul trasporto aereo. In caso di volo cancellato, i viaggiatori hanno diritto al rimborso, alla riprotezione su un altro volo o al rientro, oltre all’assistenza in aeroporto.
Negli ultimi mesi diverse compagnie europee, tra cui Lufthansa, British Airways e KLM, hanno cancellato alcuni collegamenti sostenendo che l’aumento del prezzo del carburante avesse reso le tratte economicamente non sostenibili.
Tuttavia, la Commissione europea precisa che i rincari del carburante non possono essere considerati “circostanze straordinarie” tali da esonerare automaticamente le compagnie dal pagamento delle compensazioni ai passeggeri.
Diverso sarebbe il caso di una reale carenza di carburante negli aeroporti, che potrebbe invece rientrare tra le situazioni eccezionali previste dalla normativa europea.
“Spetta alle compagnie aeree gestire la volatilità dei prezzi”, ha spiegato il portavoce della Commissione, ricordando che i costi del carburante rappresentano una componente prevedibile dell’attività del trasporto aereo.
Dall’inizio del conflitto in Iran, a febbraio, il prezzo del carburante per aerei è più che raddoppiato. A incidere è stata soprattutto la chiusura dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio.
Per le cancellazioni comunicate meno di 14 giorni prima della partenza, le compagnie restano inoltre tenute, in linea generale, a riconoscere una compensazione economica ai passeggeri, che può consistere nel rimborso del biglietto o in voucher di pari valore per voli futuri.