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Digital Networks Act: scappatoie per le tariffe di rete e non solo

La Commissione europea ha finalmente pubblicato la bozza del Digital Networks Act (DNA).
La Commissione europea pubblica finalmente una bozza del Digital Networks Act (DNA, legge sulle reti digitali). Diritti d'autore  Canva
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Di Egle Markeviciute, EU Tech Loop and Euronews
Pubblicato il
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Digital Networks Act della Commissione: sostituirebbe l’EECC 2018; meno controllo sullo spettro, spegnimento del rame costoso entro 2035 e conciliazione “volontaria” verso oneri di rete.

La Commissione europea ha pubblicato il testo preliminare del Digital Networks Act (DNA), probabilmente una delle iniziative legislative più importanti dell’anno, destinata a sostituire il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (EECC) del 2018.

L’EECC è stato adottato nel 2018 e gli Stati membri avrebbero dovuto recepirlo nelle rispettive leggi entro dicembre 2020. Alla fine ci sono voluti sei anni: la stessa Commissione europea riconosce che il recepimento completo «è stato completato solo nel 2024» (DNA (4)).

Arrivare a un accordo sul DNA sarà impegnativo, per usare un eufemismo. Con il DNA l’autonomia degli Stati membri nella gestione dello spettro radio è destinata a ridursi. Entro il 2035 dovrà essere completato un passaggio importante (e costoso) dalle reti in rame alla fibra. Infine, consumatori e comunità internet potrebbero respingere l’ennesimo tentativo di introdurre tariffe di rete di fatto attraverso un «meccanismo di conciliazione volontario».

Meno autonomia degli Stati membri sull’uso dello spettro radio

Oggi lo spettro radio è una risorsa pubblica scarsa, gestita soprattutto a livello di Stato membro. Le autorità nazionali mantengono ampi poteri su ambiti come l’assegnazione delle frequenze, le condizioni delle aste e la durata delle licenze (nel rispetto dei vincoli UE).

La proposta del DNA intende modificare questo assetto sostenendo che «i confini nazionali sono sempre meno rilevanti per determinare l’uso ottimale dello spettro radio» (DNA (71)) e spingendo per una maggiore coordinazione a livello UE. Il DNA promuove anche l’accesso condiviso allo spettro come impostazione di default, con l’approccio «use it or share it» (usalo o condividilo).

Queste proposte creano condizioni più prevedibili per gli operatori (diritti d’uso dello spettro più armonizzati e di più lunga durata). Tuttavia, è difficile che gli Stati membri rinuncino di buon grado alla propria discrezionalità.

Licenze satellitari a livello UE

Il DNA prevede inoltre l’istituzione di un’autorizzazione per lo spettro satellitare a livello UE (articoli 36–45), con regole più semplici per gli operatori europei del settore satellitare che operano in tutta l’Unione, finora autorizzati a livello di Stato membro.

Potrebbe anche significare condizioni più rigide per i fornitori di servizi satellitari extra-UE. Poiché l’Unione dichiara apertamente di favorire tecnologie di origine europea, ciò che prima si concordava a livello nazionale dovrà passare per l’autorità paneuropea dedicata. SpaceX, in particolare, potrebbe faticare di più a ottenere l’autorizzazione a Bruxelles rispetto, per esempio, a Roma.

Giove e il toro: niente regole ex ante per la concorrenza nelle comunicazioni elettroniche (alla fine)

Come previsto, il testo del DNA promette di facilitare le fusioni tra operatori di telecomunicazioni e di ridurre l’onere regolatorio complessivo.

A differenza dei servizi digitali (regolati con strumenti ex ante come il Digital Markets Act), il settore delle telecomunicazioni dovrebbe, alla lunga, essere disciplinato solo dal diritto della concorrenza (DNA (20)):

«È necessario ridurre in futuro le regole settoriali ex ante man mano che la concorrenza nei mercati si sviluppa e, in definitiva, garantire che le comunicazioni elettroniche siano regolate soltanto dal diritto della concorrenza.»

Scappatoie per introdurre di fatto tariffe di rete

Gli operatori europei di telecomunicazioni fanno da tempo pressioni per introdurre tariffe di rete, la cosiddetta «fair share», a carico dei fornitori di contenuti che generano molto traffico sulle loro reti. Il paradosso: gran parte dei ricavi e della crescita delle telco deriva proprio dal traffico internet spinto dagli stessi fornitori di contenuti. Senza servizi di contenuti popolari, la domanda di servizi di telecomunicazioni sarebbe molto più bassa.

Inoltre, i modelli di business delle telco si basano già sull’addebito ai consumatori dei loro servizi. L’appetito vien mangiando, e gli operatori continuano a spingere per tariffe sui fornitori di contenuti, senza riflettere troppo su come ciò inciderà sui consumatori (i costi extra vengono di solito riversati su di loro).

L’idea del «fair share» è stata bocciata più volte. Perciò, inizialmente, la Commissione europea ha ammorbidito l’approccio ribattezzandola «nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie di interconnessione IP». L’originaria proposta, tanto audace quanto impopolare, di far pagare direttamente i fornitori di contenuti è stata riformulata come necessità di introdurre la vigilanza di un’autorità pubblica sulle controversie tra operatori di telecomunicazioni e fornitori di contenuti.

Dopo che un ampio fronte di stakeholder europei — dalla società civile e dalle organizzazioni dei consumatori (il testo del DNA riconosce che «la comunità internet e i gruppi dei consumatori si sono opposti a modifiche delle regole dell’internet aperto che, a loro avviso, rischiano di portare a un internet a due velocità») fino agli Stati membri — ha criticato i nuovi meccanismi di risoluzione delle controversie come inutili e dannosi, la stessa idea è rimasta scolpita negli articoli 191–193 del DNA.

A Bruxelles si ricorre sempre più spesso allo stesso schema per far passare idee respinte dall’opinione pubblica europea. Primo: dopo l’adozione della legge, arrivano delle linee guida di attuazione (che possono essere più rigide della legge stessa). Secondo: si introduce un meccanismo «volontario» (o linee guida) cui le imprese sono attese aderire, pena maggiori controlli. Terzo: ci si assicura che il meccanismo volontario sia abbastanza vago da accrescere il potere sulle imprese. Infine, il cerchio si chiude: l’idea bocciata viene comunque introdotta, solo con un altro nome.

È esattamente ciò che sta accadendo con il «fair share»/le tariffe di rete nella proposta del DNA:

  • L’articolo 191 stabilisce che BEREC (Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche) elaborerà innanzitutto delle linee guida.
  • L’articolo 192 prevede che, su richiesta di uno dei fornitori (leggi: operatore di telecomunicazioni), si tenga una riunione sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione.
  • Entro una settimana, l’autorità nazionale di regolamentazione informa BEREC sul caso; entro 2 mesi, BEREC emette un parere (articolo 192 (1) (2)).
  • Entro 3 mesi le parti si riuniscono di nuovo: l’autorità nazionale presenta un riepilogo delle posizioni, con i passi successivi raccomandati e i contenuti per l’accordo (articolo 192 (3)).

Che cosa succede se non si raggiunge un accordo? L’articolo 192(3)(d) del DNA rinvia a «opzioni proposte dall’autorità nazionale di regolamentazione per una cooperazione efficace». La definizione di «opzioni» è vaga e apre la strada a imporre di fatto tariffe di rete ai fornitori di contenuti, senza bisogno di un accordo politico.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su EU Tech Loop ed è riproposto da Euronews nell’ambito di un accordo.

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