Di ANSA
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(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Ai fini della sussistenza della associazione mafiosa, non è rilevante né il numero modesto delle vittime né il limitato contesto relazionale e territoriale. Non può escludersi il carattere mafioso perché non sono elementi costitutivi né il controllo generale del territorio né una generalizzata condizione di assoggettamento e omertà della collettività. Carminati conferì forza di intimidazione e Buzzi conferì il collaudato sistema di corruttela e prevaricazione". Così i giudici della Corte d'Appello nelle motivazioni della sentenza con cui hanno riconosciuto il 416 bis.
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